Efficienza energetica: detrazioni 36-50% sono valide anche per le seconde case

Per accedere alle detrazioni non è necessario che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sia l’abitazione principale o che vi si trasferisca la residenza del richiedente.

Efficienza energetica: detrazioni 36-50% anche per seconde case
Le detrazioni del 36-50% per la ristrutturazione degli immobili, base per gli ecobonus, sono valide anche per le seconde case. Gli interventi come la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la cablatura di edifici, il contenimento dell’inquinamento acustico, le misure antisismiche, la bonifica dall’amianto e quelli per il risparmio energetico, potranno godere di tali agevolazioni, anche se l’unità immobiliare oggetto dell’intervento non è adibita ad abitazione principale di residenza per il richiedente.

Non solo. La detrazione vale anche per gli interventi edilizi riguardanti interi fabbricati, venduti dall’azienda costruttrice entro i sei mesi dalla data di termine dei lavori: in questo caso, la detrazione è pari al 36-50% del 25% del prezzo risultante nell’atto pubblico di compravendita, entro l’importo massimo di 48 mila euro o 96mila euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

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